Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce nel nostro ordinamento nuove norme a tutela delle persone transgenere.
      L'ordinamento italiano ha attribuito rilevanza giuridica al transessualismo a partire dal 1982, con l'approvazione della legge 14 aprile 1982, n. 164, in materia di rettificazione del nome e dell'identificativo di genere; un fondamentale intervento nell'affermazione dei diritti delle persone transessuali, sul quale pure intervenne la Corte costituzionale che, nella sentenza del 6-24 maggio 1985, n. 161, affermò non solo la legittimità costituzionale della stessa legge, ma riconobbe anche l'esistenza di un diritto inviolabile all'identità di genere.
      Tuttavia, ad anni di distanza, anche in considerazione dei passi importanti compiuti nell'ultimo periodo a livello di legislazione da alcuni Paesi europei, si impone la necessità di introdurre nuove norme a tutela delle persone transgenere, alla luce dei princìpi e dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, ivi compreso il diritto inviolabile all'identità di genere, riconosciuto dalla Corte costituzionale con la citata sentenza del 1985.
      È di tutta evidenza, infatti, che per le persone transgenere - e, nel periodo di transizione, per le persone transessuali - ad esempio, la divergenza tra l'aspetto esteriore e il sesso psicologico, da un lato, e il nome e il sesso anagrafico, dall'altro, usualmente costituisce motivo di grave disagio psicologico. Nonostante, quindi, l'ordinamento italiano sia stato uno dei primi in Europa a introdurre

 

Pag. 2

una disciplina sul cambiamento di sesso, la disciplina prevista dalla citata legge n. 164 del 1982 e, in generale, lo stesso ordinamento, non offrono adeguate soluzioni in relazione al cambiamento del nome. Il proponente ha quindi ritenuto di porre all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge al fine di risolvere tale aspetto e porre rimedio alle altre gravi problematiche - non ultima la discriminazione - che la persona transgenere quotidianamente si trova ad affrontare con tutte le intuibili conseguenze in termini di disagio psicologico e, conseguentemente, di difficoltà a livello sociale.
 

Pag. 3